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Condizioni economiche di fornitura del gas naturale |
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TARIFFA DI RIFERIMENTO determinata dall'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E
IL GAS
I criteri per la determinazione delle tariffe sono di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita con
Legge 481/95. La tariffa copre i costi associati al costo di approvvigionamento del gas,
all'attività di trasporto e stoccaggio, all'attività di distribuzione e vendita.
Con Del. ARG/gas 159/08, 64/09, 69/09 l'A.E.E.G. ha ridefinito il prezzo del gas; questo è ora composto dalla:
- Tariffa di distribuzione,
- Tariffa di vendita,
- Imposizione fiscale,
Entrambe le Tariffe sono suddivise tra Quota Fissa (QF) e Quota Variabile (QV).
- La (QF) consiste in una quota annuale (€/anno/punto di riconsegna del gas), fatturata in dodicesimi e addebitata in base ai mesi di fatturazione
- La (QV) si applica al volume di gas consumato (cent€/sMc), in termini di volumi determinati a condizioni standard.
La Tariffa di distribuzione è articolata su OTTO SCAGLIONI, espressi in standard metri cubi (sMc) e riferiti al gas consumato in un ANNO TERMICO [periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre].
La Tariffa di vendita può variare con cadenza Trimestrale, in relazione all'andamento dei prodotti energetici e secondo i criteri previsti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
L'Imposizione fiscale, stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, incide sulla formazione del prezzo ai clienti finali attraverso le seguenti voci:
- IMPOSTA DI CONSUMO, ADDIZIONALE REGIONALE (cent€/sMc), sono articolate per zona geografica e per scaglione annuo di consumo (anno solare).
- I.V.A., applicata all'importo complessivo (comprensivo di Imp.Cons. e Add.Reg.) e differenziata per scaglione annuo di consumo (anno solare):
- fino a 480 sMc è pari al 10%,
- oltre 480 sMc è pari al 20%.
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BONUS SOCIALE GAS:
CHE COS'E'IL BONUS SULLA BOLLETTA DEL GAS?
E' una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Il bonus è stato introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità per l'energia, con la collaborazione dei Comuni. Il bonus vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL), per i consumi nell'abitazione di residenza.
CHI HA DIRITTO AL BONUS GAS
Il bonus può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale, se in presenza di un indicatore ISEE:
•non superiore a 7.500 euro,
•non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose (con più di 3 figli a carico).
QUANTO VALE IL BONUS GAS
Calcolo dell'importo del bonus per Comune, tipologia di utilizzo del gas e componenti familiari.
Il bonus è determinato ogni anno dall'Autorità per consentire un risparmio del 15% circa sulla spesa media annua presunta per la fornitura di gas naturale (al netto delle imposte). Il valore del bonus sarà differenziato:
•per tipologia di utilizzo del gas (solo cottura cibi e acqua calda; solo riscaldamento; oppure cottura cibi, acqua calda e riscaldamento insieme);
•per numero di persone residenti nella stessa abitazione;
•per zona climatica di residenza (in modo da tenere conto delle specifiche esigenze di riscaldamento delle diverse località);
Ad esempio, per l'anno 2010, il bonus può variare da un minimo di 26 euro ad un massimo di 164 euro per le famiglie con meno di quattro componenti, oppure da un minimo di 41 euro ad un massimo di 236 euro per le famiglie con più di 4 componenti.
COME RICHIEDERE IL BONUS GAS
Il bonus può essere richiesto dal 15 dicembre 2009. Per fare domanda occorre compilare gli appositi moduli e consegnarli al proprio Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune (ad esempio i Centri di Assistenza Fiscale CAF). I moduli sono reperibili sia presso i Comuni, sia sui siti internet dell'Autorità per l'energia o del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it), sia sul sito Anci (www.bonusenergia.anci.it );
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